(massima n. 1)
L'efficacia probatoria del giuramento suppletorio (che ha valore di prova legale quanto ai fatti che ne formano oggetto, fatti che, all'esito del suo rituale compimento, non possono non considerarsi definitivamente accertati) deriva dalla sua stessa prestazione in una situazione in cui la domanda, pur se non pienamente provata, non è, tuttavia, completamente sfornita di prova, sicché la eventuale, successiva proposizione di una querela di falso contro documenti considerati (insieme con le altre risultanze processuali) quali indizi ed argomenti di prova sufficienti a giustificare il ricorso al giuramento stesso deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della decisione, poiché quest'ultima non si fonda sull'efficacia probatoria propria del documento, bensì sugli effetti (legalmente predeterminati) del giuramento (ciò che, a più forte ragione, deve dirsi nell'ipotesi — quale quella di specie — di cui all'art. 265, comma secondo, c.p.c., potendo il collegio ordinare a chi renda il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si possa o non si sia soliti chiedere ricevuta).