(massima n. 1)
La necessità — prevista dall'art. 257 c.p.c. (applicabile anche al giudizio di appello, ai sensi dell'art. 359 dello stesso codice) — di procedere ad ulteriore istruttoria mediante il riesame dei testi (al limitato fine di chiarire le loro deposizioni o di correggere irregolarità verificatesi nel precedente esame) è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Cassazione; in nessun caso l'esercizio del potere di ordinare la rinnovazione dell'esame dei testimoni già interrogati può consentire l'ingresso di una prova (contraria), dall'assunzione della quale la parte interessata sia decaduta.