(massima n. 1)
Nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice dall'art. 257 c.p.c., che, fra l'altro, comprende quello di disporre la rinnovazione della prova testimoniale al fine di correggere irregolarità verificatesi nel precedente esame, il giudice può disporre la rinnovazione della prova delegata, che si è svolta in violazione del principio del contraddittorio per nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'assunzione della prova, ordinando la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.