(massima n. 1)
Il principio di unitą e infrazionabilitą della prova, come non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, cosģ non impedisce al giudice di avvalersi delle facoltą di ordinare ex officio la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento.