(massima n. 1)
Ai fini dell'identificazione del requisito dell'autografia del testamento olografo č necessario distinguere tra la dichiarazione di ultima volontā e il documento cartaceo sul quale essa č vergata, di tal che detto requisito č rispettato quando la disposizione di ultima volontā sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullitā per difetto di autografia del testamento č configurabile allorché l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalitā, interferendo sulla volontā di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontā anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la nullitā del testamento olografo in un caso nel quale nel documento cartaceo, contenente la disposizione di ultima volontā interamente scritta dal de cuius e, immediatamente sotto, la sottoscrizione dello stesso, comparivano anche, redatte da mano aliena, le sottoscrizioni di due infermiere che gli prestavano assistenza e altre scritte in stampatello riproducenti i nomi e gli indirizzi delle stesse).