(massima n. 1)
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 c.p.c. e 104 disp. att. dello stesso codice, non č sufficiente l'inoltro all'ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente č ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indirizzi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali.