(massima n. 1)
Le disposizioni che comminano la nullità delle deposizioni testimoniali assunte in violazione del divieto di cui agli artt. 246 e 247 c.p.c. sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti, sicché le nullità ivi previste si considerano sanate sia se le parti stesse vi hanno dato causa, sia se non sono state tempestivamente dedotte subito dopo l'espletamento della prova, anche nell'ipotesi di preventiva eccezione di incapacità a testimoniare rispetto a testi comunque ammessi ed escussi, salvo il caso che il procuratore della parte non sia stato presente alla assunzione dei testi, potendo in tal caso lo stesso dedurre validamente la nullità “in limine” alla successiva udienza di trattazione.