(massima n. 1)
Ove la capacitā a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere state la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non č esonerato dal potere-dovere di esaminare l'intrinseca attendibilitā di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente puō tener conto dell'interesse del teste all'esito del giudizio, anche lā dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio.