(massima n. 1)
La capacitą di testimoniare differisce dalla valutazione della attendibilitą del teste operando su piani diversi, perché l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicitą della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilitą della dichiarazione in relazione alle qualitą personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite).