(massima n. 1)
Il lavoratore subordinato č incapace a testimoniare nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, nei casi in cui l'addebito che ha dato luogo alla sanzione attenga ad elementi del rapporto di lavoro di chi depone come teste, non potendo escludersi a priori l'esistenza di un interesse che legittimi la partecipazione al giudizio (principio affermato in controversia in cui il lavoratore aveva sottoscritto, in data antecedente alla deposizione testimoniale, verbale di conciliazione della causa proposta contro il datore di lavoro, per cui ogni possibilitā di riconoscimento della maggior durata del rapporto di lavoro gli era ormai preclusa dall'intervenuta conciliazione giudiziale, con la conseguenza della mancanza di interesse a deporre in tal senso nel giudizio di opposizione).