(massima n. 1)
Il collega di lavoro del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per fatto addebitato ad entrambi in concorso non č titolare di interesse, neppure ad adiuvandum che possa legittimare la sua partecipazione al giudizio nel quale il dipendente impugni la sanzione disciplinare irrogatagli, avendo tale giudizio oggetto necessariamente limitato a tale sanzione; ne consegue che la deposizione testimoniale dello stesso č ammissibile e non puō essere esclusa a priori restando peraltro attribuita al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione č incensurabile in cassazione se correttamente motivata, di verificare in concreto l'attendibilitā della deposizione testimoniale del collega di lavoro.