(massima n. 1)
Se, in linea di principio, sussiste incompatibilitą tra l'esercizio contestuale, in capo allo stesso soggetto, delle funzioni di difensore e di quelle di testimone nell'ambito del medesimo giudizio, tale incompatibilitą (salva la rilevanza della condotta sul piano delle regole deontologiche) non si configura nell'ipotesi in cui un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, abbia assunto la veste di difensore successivamente all'assunzione della sua testimonianza (come, nel caso di specie, in cui detta qualitą era stata assunta in grado di appello), cosģ come non si prospetta nel caso opposto, ovvero quando un difensore, cessata la sua funzione, assuma la qualitą di testimone nello stesso processo.