(massima n. 1)
Nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non č incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati (fattispecie in cui il lavoratore aveva giā transatto la propria lite col datore di lavoro).