(massima n. 1)
L'aver reso testimonianza in un precedente grado del giudizio non impedisce al testimone di assumere la rappresentanza di una parte nel grado successivo, in quanto, salva la valutazione circa l'attendibilitą del testimone medesimo, la procura non conferisce a quest'ultimo la qualitą di parte sostanziale del processo, ma solo quella di rappresentante processuale.