(massima n. 1)
Il socio di societā di capitali non č incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nel giudizio promosso dalla medesima societā nei confronti del proprio amministratore e di un terzo per l'annullamento di un contratto che si assume stipulato dall'amministratore in conflitto di interessi con la societā da lui rappresentata, vantando lo stesso socio un interesse di mero fatto in relazione all'attivitā negoziale imputabile alla societā, tale da escluderne la legittimazione a partecipare a detto giudizio, ed essendo diversa l'intrapresa azione di annullamento dall'azione risarcitoria individuale, a norma dell'art. 2395 c.c., spettante al singolo socio direttamente danneggiato dalla condotta dell'amministratore.