(massima n. 1)
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 602 c.c., la sottoscrizione del testamento olografo deve essere apposta alla fine delle disposizioni, č affetto da nullitā per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 606 c.c., il testamento olografo in cui l'apposizione della firma a margine della scheda testamentaria non sia stata determinata da necessitā per mancanza di spazio su cui apporla.