(massima n. 1)
Per la specificitā di una prova testimoniale avente ad oggetto il rilascio da parte di una persona determinata di un determinato documento, prodotto in atti, non č necessaria la trascrizione del contenuto del documento nel capitolo di prova, potendo essere sufficiente l'indicazione della data del documento stesso, ove non risulti dagli atti o dalle allegazioni delle parti che sotto quella medesima data e da quella medesima persona siano stati rilasciati altri documenti.