(massima n. 1)
In tema di interesse alla impugnazione, la sopravvenuta estinzione di una misura interdittiva nel corso del procedimento di gravame comporta il venir meno dell'interesse alla decisione sul gravame stesso, in quanto tale interesse, da qualificare ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p. solo come collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento, una volta venuta meno la misura, può derivare solo dalla perdurante lesione di un diritto soggettivo, quale quello al conseguimento alla riparazione per ingiusta detenzione, ma non dalla incidenza su situazioni di mero interesse, tutelabili nella sede propria. (Fattispecie in tema di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di medico).