(massima n. 1)
Il potere del giudice di merito di deferire il giuramento suppletorio ha natura eminentemente discrezionale — trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile d'ufficio — e la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per detto deferimento ex art. 2736, n. 2 c.c., è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logico — giuridici. Quanto ai poteri del giudice di appello allorchè la lite sia stata definita in primo grado in base al predetto mezzo di prova, escluso che egli possa revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento, essi si sostanziano nella (ri)valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento, sicchè, qualora egli pervenga al convincimento che gli elementi acquisiti risultavano di per sè idonei alla decisione della vertenza, nel senso tanto dell'accoglimento, quanto del rigetto delle domande, potrà allora legittimamente pronunciare sentenza che prescinda dall'esito del giuramento.