(massima n. 1)
Il giuramento suppletorio č un mezzo istruttorio integrativo, destinato a colmare le lacune e le deficienze della prova offerta, e postula, non un accertamento circa la possibilitā o meno di dare la prova piena della domanda o dell'eccezione, bensė la valutazione in concreto della sussistenza del requisito della semiplena probatio e dell'opportunitā di valersi di tale mezzo di prova. Detta valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimitā.