(massima n. 1)
Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato di "semiplena probatio" ha la facoltą ma non dell'obbligo di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell'art. 2736 n. 2 cod. civ., cosģ che dovrą ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo dell'adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una "semiplena probatio" e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., senza che, in quest'ultimo caso, possa invocarsi l'omessa motivazione di tale, discrezionale decisione.