(massima n. 1)
Il provvedimento che ammette il giuramento suppletorio ha natura giuridica di ordinanza e, come tale, può essere revocata sia prima che dopo la prestazione del giuramento, qualora il giudice collegiale, riesaminando gli atti della causa, si convinca che non sussistevano le condizioni per la sua delazione. A seguito della revoca del provvedimento ammissivo viene travolto anche l'esito della prova eventualmente assunta che non può quindi essere valutata ai fini della decisione.