(massima n. 1)
È illegittima la formula del giuramento suppletorio che immuti la causa petendi contenuta nella domanda e che, anziché avere ad oggetto circostanze ben determinate che, quali fatti storici, siano state percepite dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, verta sul giudizio sull'esistenza di un rapporto giuridico, quale è quello di credito. (Nella specie, mentre l'attore aveva chiesto, nei confronti della convenuta, il rimborso di anticipazioni da mandato, la formula del giuramento si fondava sul rapporto successorio tra la convenuta ed il di lei padre, nonché su un rapporto di mandato tra quest'ultimo e l'attore, rapporto che non era stato dedotto).