(massima n. 1)
Il deferimento di un giuramento suppletorio non preclude al giudice, pur dopo la prestazione dello stesso, di decidere la domanda, in senso favorevole alla parte che lo ha prestato, prescindendo dalle risultanze del giuramento (e così revocando implicitamente l'ordinanza ammissiva), onde la parte soccombente non può dolersi in sede di legittimità dell'inammissibilità del giuramento o della eventuale irritualità nella sua assunzione, quando la pronunzia impugnata si fondi su ragioni diverse dalle sopraindicate risultanze.