(massima n. 1)
Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad uno stato di semiplena probatio ha la facoltą (ma non anche l'obbligo) di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell'art. 2736, n. 2 c.c., mentre alla parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio va riconosciuto, simmetricamente, non altro che un mero interesse di fatto a quel deferimento (ma non anche la possibilitą di dolersi che l'organo collegiale non abbia, in ipotesi, esercitato il relativo potere), cosģ che dovrą ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo della adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una semiplena probatio e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso (in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697), senza che, in quest'ultimo caso, possa invocarsi la omessa motivazione di tale, discrezionale decisione.