(massima n. 1)
Il deferimento del giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, cui č riservata tanto la valutazione circa la sussistenza del requisito della semiplena probatio e dell'opportunitā di avvalersi o meno di tale mezzo di prova integrativo, quanto la scelta della parte alla quale il giuramento deve essere deferito. Il relativo apprezzamento č insindacabile in sede di legittimitā, se sorretto da adeguata motivazione.