(massima n. 1)
Il giuramento suppletorio può essere deferito, al pari di quello decisorio, oltre che su un fatto proprio (cioè su un fatto specifico, proprio della parte che è chiamata a giurare, o al quale la stessa abbia partecipato personalmente o che quanto meno sia caduto sotto i suoi sensi), anche sulla semplice notizia che il giurante abbia di un fatto altrui, sempre che si faccia riferimento a determinate circostanze obiettive, e non ad opinioni e giudizi della parte chiamata a giurare. Se detto giuramento viene deferito al legale rappresentante di una società, quest'ultimo può essere chiamato a prestare un giuramento de veritate soltanto se egli sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula. Se invece si tratta di fatti di cui egli abbia avuto conoscenza nella sua qualità di rappresentante, mediante informazioni o consultazioni di atti e documenti della società, il giuramento suppletorio non può essere che de notitia.