Cassazione civile Sez. II sentenza n. 841 del 26 marzo 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Il suolo ed il sottosuolo, che a norma dell'art. 1117 n. 1 c.c. è presunto comune tra i condomini di un edificio — salvo titolo contrario — è soltanto quello occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai muri perimetrali esterni dell'edificio; il suolo adiacente o circostante può rientrare fra le cose comuni soltanto per diverso titolo, potendo trovarsi in rapporto di accessorietà o di pertinenza con l'edificio stesso.

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