(massima n. 1)
La omissione dell'invito a rendere l'interrogatorio di garanzia prima della emissione del decreto a giudizio, in quanto concernente una facoltā di intervento dell'imputato, rientra tra le nullitā a regime intermedio, la cui rilevabilitā o deducibilitā č prescritta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da imputato contumace nel giudizio di primo grado e che tale doglianza aveva proposto solo con l'atto di appello).