Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2183 del 27 maggio 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Dovendosi, ai fini della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., considerare come suolo su cui poggia l'edificio la superficie sulla quale č collocato il pavimento del piano terra, per il combinato disposto di detta norma e dell'art. 840 dello stesso codice devono ritenersi di proprietą comune, indipendentemente dalla loro attuale destinazione a servizi di interesse collettivo o dalla possibilitą di siffatta utilizzazione, ed in mancanza di titolo che ne attribuisca la proprietą esclusiva a singoli condomini, i vani e gli spazi, posti tra i muri perimetrali del fabbricato condominiale, sottostanti al piano terreno o, nel caso di vani di pianterreno ad altezza diversa tra loro, sottostanti ai singoli vani a piano terra (e non gią, in questa seconda ipotesi, solo lo spazio sottostante al vano dell'edificio posto a quota pił bassa).

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