(massima n. 1)
L'ordinanza collegiale del giudice di appello con la quale sia stata rifiutata l'ammissione del deferito giuramento decisorio non è suscettibile di ricorso per cassazione in sé e per sé, trattandosi di provvedimento non decisorio, suscettibile di revoca da parte dello stesso giudice che lo ha emesso ed inidoneo a pregiudicare la futura decisione del merito, né per il tramite della successiva sentenza, qualora il ricorrente abbia omesso il sollecitare detto giudice all'esercizio dei suoi poteri di riesame, sottoponendogli le ragioni della relativa istanza.