(massima n. 1)
Il giudice d'appello, allorché la lite sia stata in primo grado definita in base a giuramento suppletorio, non può revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento stesso, ma può procedere alla rivalutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento e, qualora pervenga al convincimento che gli elementi acquisiti fossero di per sé idonei alla decisione della lite, ovvero che mancasse qualsiasi prova a sostegno dell'assunto della parte cui il giuramento era stato deferito, escludendosi così il requisito della semiplena probatio, può definire la controversia prescindendo dall'esito del prestato giuramento.