(massima n. 1)
Il giuramento decisorio, che può essere deferito tanto su un fatto proprio della persona che deve prestarlo, quanto sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui, deve essere deferito a quella determinata persona fisica che si è costituita in giudizio e, nel caso, quale rappresentante di un ente, assumendosi così la qualità di parte in causa, posto che la capacità di stare in giudizio (nella specie, quale legale rappresentante di una società per azioni) si intende comprensiva della capacità di deferire, accettare, prestare e riferire il giuramento decisorio.