(massima n. 1)
La valutazione dell'ammissibilità del giuramento decisorio (nella sua interezza o in uno dei vari capitoli in cui esso si articoli) è riservata — al pari della valutazione della rilevanza e della pertinenza di ogni altro mezzo di prova — al giudice del merito, il quale non ha l'obbligo di ammettere ulteriori prove, né di motivare specificamente tale diniego, in ordine a fatti la cui certezza abbia desunto, come evidenziato dalla decisione adottata, dalle prove già acquisite.