(massima n. 1)
L'interrogatorio libero delle parti, non essendo preordinato a provocare la confessione della parte, non costituisce un mezzo di prova e le dichiarazioni in esso contenute devono considerarsi elementi chiarificatori e sussidiari di convincimento sia nel processo del lavoro, pur dovendosi ammettere la piena validitą delle suddette dichiarazioni a formare il convincimento del giudice allorquando riguardino fatti che possono essere conosciuti soltanto dalle parti in causa.