(massima n. 1)
L'illegittimitā dell'ordinanza di ammissione contemporanea dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale sulle stesse circostanze di fatto, nella parte in cui ritiene rilevante, ai fini del decidere, il secondo mezzo istruttorio prima dell'accertamento dell'esito negativo dell'interrogatorio, non si estende al contestuale provvedimento di concessione di un termine perentorio all'istante per l'indicazione dei testi da escutere. Non esiste, infatti, un rapporto di interdipendenza fra le due parti dell'atto per cui l'invaliditā dell'una (ammissione della prova testimoniale) si comunichi inevitabilmente all'altra (concessione di un termine per l'indicazione dei testi) a norma dell'art. 159 c.p.c. Fra quei due provvedimenti esiste, invece, un rapporto di necessaria gradualitā, nel senso che l'indicazione specifica dei testimoni e dei capitoli, sui quali ciascuno di essi deve essere interrogato, deve precedere l'ammissione della prova testimoniale: anche sotto questo profilo il primo provvedimento, funzionalmente anteriore al secondo, conserva la propria validitā, ai sensi del giā citato art. 159 c.p.c.