(massima n. 1)
La differenza tra simulazione assoluta e simulazione relativa assume rilevanza, anche ai fini probatori, qualora con quest'ultima si intenda far valere il contratto dissimulato, ma non quando si miri a far dichiarare l'inefficacia del negozio simulato, stante l'indipendenza tra la questione dell'inesistenza del secondo e quella dell'efficacia o meno del primo con la conseguenza che la prima è indipendente dalla seconda e gli effetti meramente negativi della simulazione si producono indipendentemente dal concorso o meno dei requisiti di sostanza e di forma necessari alla validità del negozio dissimulato. Pertanto, nel caso di azione od eccezione con la quale la parte deduca la simulazione di un contratto di compravendita siccome dissimulante una donazione, nulla per difetto di forma, da essa fatta all'altra parte, non può ritenersi inammissibile una prova per interrogatorio formale solo per la sua supposta inidoneità a provare il negozio dissimulato e la nullità dello stesso per mancanza dei particolari requisiti di forma prescritti, qualora il deducente si proponga di dimostrare, con tale mezzo, la simulazione della compravendita e, quindi, la insussistenza del dovere di adempiere le obbligazioni nascenti da un contratto mai venuto in essere.