(massima n. 1)
Qualora la querela di falso, proposta in corso di causa, investa un documento non nella sua interezza, ma soltanto per una parte, come nel caso in cui riguardi esclusivamente la data apposta su una scrittura privata a firma del querelante, la dichiarazione di non volere avvalersi della suddetta parte, resa dall'avversario, che ha prodotto il documento, in sede d'interpello, ne comporta, con la definitiva acquisizione limitata al residuo contenuto, la inutilizzabilitą per la parte contestata, con il conseguente venir meno dell'interesse del querelante stesso a conseguire un giudizio sulla dedotta falsitą ovvero, quando il procedimento penda in grado d'appello, ad ottenere la sua sospensione, con la rimessione al tribunale della causa di falsitą.