(massima n. 1)
Il coniuge del fallito che č stato partecipe della convenzione matrimoniale costitutiva del fondo patrimoniale č parte necessaria nel processo d'appello instaurato contro la sentenza che, a seguito dell'azione esercitata dal curatore ex art. 64 L. fall., dichiara quella convenzione stessa inefficace rispetto ai creditori, quale atto a titolo gratuito.