(massima n. 1)
Con riguardo ad operazione di «giroconto», mediante la quale, con il trasferimento di somme dal conto di un cliente a quello di altro cliente, la banca soddisfi (mediante compensazione) il proprio credito verso il secondo, e per il caso di sopravvenienza del fallimento del primo, un atto a titolo gratuito, come tale assoggettabile alla declaratoria d'inefficacia di cui all'art. 64 della legge fallimentare (in contraddittorio del beneficiario), č configurabile solo nel rapporto tra fallito e debitore, mentre, nel rapporto fra il fallito stesso e la banca creditrice, la suddetta operazione integra un atto solutorio, che č impugnabile con l'azione revocatoria di cui all'art. 67 della citata legge, nel concorso del requisito della notevole sproporzione della controprestazione, ove vi sia un corrispettivo a carico della banca, nonché in contraddittorio della sola banca, alla stregua della estraneitą del debitore rispetto ad una pronuncia destinata a produrre effetti esclusivamente nei confronti dell'accipiens.