(massima n. 1)
La vendita di beni mobili con riserva di proprietà può essere validamente stipulata anche verbalmente e l'atto scritto, necessario soltanto ai fini della opponibilità della riserva ai creditori del compratore, può consistere anche in un documento redatto in epoca successiva alla vendita; in questo caso, però, il patto aggiunto si pone come atto gratuito che, in quanto tale, non può sfuggire alla declaratoria di inefficacia derivata dall'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 64 L. fall.