(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, l'atto con il quale il coniuge, ai sensi dell'art. 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, conviene con l'altro coniuge di assoggettare, senza contropartita, al regime di comunione legale un bene di sua proprietà, acquistato anteriormente all'entrata in vigore della citata legge, rientra nella categoria degli atti a titolo gratuito privi di effetti rispetto ai creditori ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare, atteso che la facoltà concessa dal menzionato art. 228 della legge n. 151 del 1975 non può essere utilizzata in pregiudizio dei terzi (i cui diritti sono espressamente fatti salvi dalla norma stessa) e che nell'atto non può, di per sè, configurarsi l'adempimento di un dovere morale — non sussistendo alcun obbligo di porre in comunione i beni personali anteriormente acquisiti —, a meno che non si dimostri in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.