(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare di concessione di garanzia (ipotecaria, nella fattispecie) per il debito scaduto di un terzo, posto che la distinzione tra negozi a titolo oneroso e negozi a titolo gratuito si basa sulla causa, e non sui motivi, la circostanza che il garante riceva un qualche vantaggio patrimoniale o compenso dal debitore principale non è sufficiente per qualificare la concessione della garanzia come negozio a titolo oneroso, essendo necessario che il vantaggio patrimoniale o compenso assurga a causa del negozio e non resti, invece, a livello di motivo. Conseguentemente, se il garante si è fatto promettere «a parte» un vantaggio o compenso dal debitore principale per facilitargli, con la garanzia prestata, la concessione di una dilazione per il pagamento del debito scaduto, senza che compenso al garante, prestazione della garanzia e dilazione per il pagamento del debito scaduto siano stati fatti oggetto di una complessiva pattuizione (alla quale abbiano partecipato creditore, debitore principale e garante), che abbracci in un nesso sinallagmatico tutte le prestazioni, il negozio di garanzia è a titolo gratuito: in tal caso, infatti, il negozio, che potrebbe apparire oneroso quanto al motivo, deve considerarsi gratuito quanto alla causa, che è il solo profilo che conta; né può reputarsi sufficiente, al fine di qualificare il negozio come oneroso, la circostanza che il creditore garantito presti corrispettivamente il suo consenso alla proroga del termine di scadenza del debito del terzo suo debitore, secondo lo schema del contratto a favore di terzi, perchè in materia fallimentare occorre, al fine predetto, aver riguardo agli effetti che si sono prodotti nel patrimonio del garante poi dichiarato fallito.