(massima n. 1)
Ai fini della inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 della legge fallimentare, nel caso di assunzione del debito altrui in virtù di delegazione promissoria, poiché il delegato può essere determinato ad obbligarsi tanto da una ragione di liberalità verso il debitore originario, quanto dall'adempimento di obbligazioni verso lo stesso in base ad un rapporto di provvista, la gratuità o l'onerosità di detta assunzione di debito da parte del delegato deve essere apprezzata in relazione all'esistenza ed alla natura del rapporto di provvista, essendo evidente che l'assunzione del debito altrui che trovi giustificazione in un rapporto di provvista non si connoti come una attribuzione patrimoniale alla quale non corrisponda alcun vantaggio economico.