(massima n. 1)
In tema di pagamento compiuto dal fallito per estinguere il debito di un terzo, la gratuità dell'atto, ai fini della revoca ex art. 64 della legge fallimentare, può essere affermata esclusivamente in relazione al debitore, poiché l'adempimento ex art. 1180 c.c. da parte del soggetto poi sottoposto a procedura concorsuale può configurare un atto a titolo gratuito soltanto nei rapporti tra questi ed il debitore ove manchi una causa onerosa che ne giustifichi la liberazione, mentre, nei rapporti tra il fallito ed il creditore che ha ricevuto il pagamento, l'adempimento, attesane la funzione estintiva di un obbligazione, ha carattere indubitabilmente oneroso.