(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 65 legge fall. (a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento) richiede, per la sua applicabilitą, soltanto il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria sia essa convenzionale o legale, senza che, in tema di mutuo, possa darsi rilievo alla eventuale clausola che, in deroga al disposto dell'art. 1816 c.c. (in base al quale il termine per la restituzione della somma mutuata si presume stipulato a favore di entrambe le parti), attribuisca al mutuatario la facoltą di anticipare la restituzione di detta somma rispetto al termine originariamente pattuito.