(massima n. 1)
La circostanza che il creditore, ancorché parzialmente soddisfatto dall'intervento di un terzo (nella specie, datore di pegno), concorra nel fallimento del debitore per l'intero credito, ottenendone il totale pagamento, non vale ad escludere il diritto di regresso spettante a detto terzo nei confronti del fallito tornato in bonis, salva restando per quest'ultimo la possibilitą di ripetere quanto il creditore stesso abbia ricevuto in eccedenza rispetto all'ammontare del credito.