(massima n. 1)
In un condominio sorto dal frazionamento di un fabbricato di proprietà esclusiva la volontà del proprietario che lo ha costruito è idonea e sufficiente ad escludere dal novero delle parti comuni alcuni beni — specialmente se essi non costituiscono parti necessarie all'uso e al godimento comune — senza che sia necessario che il contrario risulti in modo espresso dal titolo, sempre che il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, serva all'uso o al godimento esclusivo di una sola parte dell'immobile che forma oggetto di un autonomo diritto di proprietà, ovvero, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, risulti comunque essere stato a suo tempo destinato dall'originario proprietario ad un uso esclusivo.