(massima n. 1)
Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che, soltanto nella ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a «nuovo ruolo», la parte riacquista il diritto di presentare la predetta lista, in quanto il termine decorre nuovamente.