(massima n. 1)
A seguito dell'entrata in vigore della normativa sul giudice unico, nell'ipotesi in cui, alla data di efficacia del D.L.vo n. 51 del 1998, sia stata fissata un'udienza dibattimentale innanzi al pretore, e sia mutata la sede di trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 47 D.L.vo n. 51 del 1998 in applicazione del regime transitorio disciplinato dall'art. 222 del medesimo D.L.vo non č necessaria l'emissione di un nuovo decreto di citazione ma č sufficiente la fissazione di una nuova udienza dinnanzi al tribunale per la quale non occorre osservare il termine minimo di comparizione, sempre che esso sia stato giā concesso in occasione dell'emissione dell'originario decreto di citazione.